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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 giugno 1991,n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. Essa è composta dalla quietanza di versamento del diritto di raccolta, rilasciata da un ufficio postale o istituto bancario oppure da un’associazione turistica, nonché da un documento di riconoscimento valido. La quietanza deve contenere le generalità della persona e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia.”