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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 16 (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili)

(1) Qualora la documentazione prescritta dall’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, manchi o sia incompleta, si configura una violazione che non determina danni irreversibili. Di conseguenza la violazione comporta una sanzione ai sensi delle norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.