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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, “Pareri sugli interventi nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d’acqua e dell’elettrificazione rurale”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:

  1. dal competente direttore di ripartizione provinciale su opere, forniture o interventi il cui costo preventivato non superi l’importo di 1.500.000 euro;
  2. dalla commissione tecnica di cui all’articolo 2 su opere, forniture e interventi il cui costo preventivato superi l’importo di 1.500.000 euro.”