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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 41)
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel B.U. Del 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)

(1) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”

(2) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”