(1) Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è modificato come segue:
"1. La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall'articolo 8."