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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Divieto di utilizzo di apparecchiature abbronzanti da parte di minorenni)

1. Ai minori di 18 anni è vietato l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.

2. È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all’interno delle stesse.

3. I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.”