(1) Il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”