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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 20/ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili comunali) - 1. I comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.”