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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 24 giugno 2008, n. 26.

Art. 48 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3;
  2. il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  3. l'articolo 3 della legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31;
  4. la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1;
  5. gli articoli 2, 5 e 6, nonché l'allegato A della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4;
  6. il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche;
  7. il comma 6 dell'articolo 2, il comma 5 dell'articolo 51/ter, il comma 4 dell'articolo 73, i commi 6 e 7 dell'articolo 107/bis e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  8. l'articolo 2/bis della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche;
  9. la lettera f) del comma 3 dell'articolo 24, nel comma 1 dell'articolo 39 le parole da: "l'amministrazione committente" fino alla fine del comma della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;
  10. il comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2.