Allegato
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamitá
1. Ambito di applicazione
I presenti criteri disciplinano ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche (di seguito denominata legge provinciale), la concessione di contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità.
2. Domanda, termine di presentazione e documentazione
La domanda di contributo, firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata all'Ufficio Protezione civile entro il 15 marzo del relativo anno tramite il modulo appositamente predisposto.
Essa contiene i dati del legale rappresentante e dell'organizzazione rappresentata, una dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto e la seguente documentazione:
2.1 Domanda ai sensi dell'articolo 1, comma4, lettera a) della legge provinciale per la promozione di iniziative idonee al raggiungimento di finalità di prevenzione e di pronto soccorso
a) breve descrizione dell'iniziativa;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento.
2.2 Domanda ai sensi dell'articolo 1, comma4, lettera b) della legge provinciale per l'acquisto o la locazione, anche in leasing, di attrezzature - compreso l'abbigliamento protettivo da lavoro -, macchinari, impianti ed automezzi
a) breve descrizione del bene da acquistare, da locare o locato;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento.
Nel caso di acquisto di un bene mobile devono essere allegati i preventivi di spesa di almeno tre imprese. L'impossibilità di invitare più di un'impresa deve essere motivata. Se il richiedente presenta una domanda di contributo per la realizzazione di un progetto che non corrisponde al preventivo di spesa con il prezzo più basso, egli deve motivare anche tale decisione.
Nel caso di acquisto di un bene mobile con un valore stimato inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi di spesa, fermo restando l'obbligo di motivare la scelta del fornitore.
2.3 Domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge provinciale per l'acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l'arredamento
a) breve descrizione del bene immobile da acquistare, da locare o locato e della sua destinazione e/o breve descrizione dell'arredamento;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento.
L'arredamento non deve essere necessariamente acquisitato contestualmente al bene immobile, ma può essere acquistato anche in un momento successivo. Riguardo al preventivo di spesa per l'arredamento valgono le disposizioni di cui al punto 2.2.
3. Realizzazione del progetto
Il progetto o una singola parte del progetto, che costituiscono oggetto della domanda di contributo, possono essere realizzati solo dopo la concessione del contributo da parte della Giunta provinciale. In caso contrario non è concesso nessun contributo.
La presente disposizione non vale nel caso di locazione di un bene.
4. Ammontare del contributo
In base ai criteri dell'importanza e urgenza e della precedenza di cui al punto 5.2 la Giunta provinciale approva la priorità dei diversi progetti e riconosce una parte o il totale dei costi del singolo progetto, tenendo conto anche di eventuali altri aiuti finanziari.
4.1 Domande dell'Unione provinciale, delle Unioni distrettuali, della Scuola provinciale antincendi e delle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
La Giunta provinciale può concedere contributi fino al 100 per cento dei costi riconosciuti.
4.2 Domanda delle Unioni provinciali del Bergrettungsdienst dell'Alpenverein Südtirol e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Alto Adige del Club Alpino Italiano
La Giunta provinciale può concedere contributi fino al 100 per cento dei costi riconosciuti.
4.3 Domande di altre organizzazioni
La Giunta provinciale può concedere contributi ad organizzazioni definite nel punto 1 nella seguente misura:
a) fino al 50 per cento dei costi riconosciuti per la promozione di iniziative ai sensi del punto 2.1;
b) fino al 60 per cento dei costi riconosciuti per l'acquisto o la locazione di beni mobili ai sensi del punto 2.2;
c) fino al 60 per cento dei costi riconosciuti per l'acquisto o la locazione di beni immobili incluso l'arredamento, ai sensi del punto 2.3.
Un'unione provinciale non può presentare domanda per progetti che favoriscono solo singole organizzazioni facenti parte dell'unione provinciale stessa.
Nel caso di domande presentate da organizzazioni facenti parte di un'unione provinciale, è necessario un parere della rispettiva unione provinciale.
5. Precedenza e integrazione del contributo
5.1 Registro
Per registro si intende di seguito il registro provinciale degli organizzazioni di volontariato per la protezione civile di cui all'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.
5.2 Precedenza
Per la concessione del contributo hanno la precedenza, nell'ordine, le seguenti organizzazioni:
a) le unioni provinciali di cui al punto 4.1 e 4.2 e le organizzazioni che sono iscritte alla sezione 1 del registro;
b) le organizzazioni facenti parte di un'unione provinciale di cui al punto 4.1 e 4.2 e le organizzazioni iscritte alla sezione 2 del registro;
c) altre organizzazioni.
5.3 Contributo integrativo
La Giunta provinciale può concedere il seguente contributo integrativo:
a) fino al 30 per cento per organizzazioni iscritte alla sezione 1 del registro;
b) fino al 20 per cento per organizzazioni di cui al punto 5.2, lettera b).
L'organizzazione “Croce Rossa Italiana -Comitato Provincia Autonoma di Bolzano” è equiparata alle organizzazioni iscritte al registro, a condizione che essa si obblighi ad adempiere gli stessi oneri.
6. Liquidazione del contributo
Per la liquidazione del contributo – o di una parte del contributo nel caso di pagamento di un acconto – il richiedente presenta all'ufficio protezione civile la seguente documentazione, allegata ad una lettera accompagnatoria:
a) copie delle fatture non quietanzate o di altra documentazione non quietanzata concernente il progetto riconosciuto;
b) dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto;
c) dichiarazione sulla persistenza dei requisiti prescritti dalla legge provinciale.
Entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo devono essere inoltre presentati gli originali quietanzati della documentazione di cui alla lettera a) e, nel caso, i documenti di cui ai punti 6.1 e 6.2. In casi particolari e motivati l'ufficio protezione civile può concedere una proroga di questo termine.
La liquidazione del contributo è subordinata alla corrispondenza del progetto realizzato con il progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale.
Il contributo è ridotto proporzionalmente dall'ufficio protezione civile, se:
a) nel caso di acquisto, la quantità o il prezzo unitario della fornitura o entrambi sono inferiori a quelli riconosciuti;
b) nel caso di locazione, il canone è inferiore a quello riconosciuto;
c) nel caso di promozione di un'iniziativa di cui al punto 2.1, se i costi rendicontati sono inferiori a quelli riconosciuti.
6.1. Liquidazione in caso di locazione di un bene immobile
In caso di locazione di un bene immobile devono essere inoltre presentati il contratto di locazione registrato e gli attestati bancari di pagamento delle rate mensili.
6.2. Liquidazione in caso di acquisto di un bene immobile
In caso di acquisto di un bene immobile deve essere inoltre presentato il decreto tavolare comprovante l'acquisto.
La destinazione del bene immobile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale deve essere annotata nel libro fondiario. La destinazione può essere cambiata solo su autorizzazione della Giunta provinciale e se sono decorsi almeno dieci anni dall'annotazione.
La mancata presentazione di questi documenti entro i termini comporta l'applicazione della procedura di cui al punto8, previa singola intimazione scritta.
7. Modifica non essenziale del progetto
Se il progetto non differisce in modo essenziale dalla descrizione indicata nella domanda di contributo, l'ufficio protezione civile può – sulla base di una motivazione adeguata fornita dal richiedente – autorizzarne la modifica, a condizione che l'obiettivo del progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale venga comunque raggiunto.
7bis. Contributo integrativo
L'organizzazione senza fini di lucro può presentare domanda per un contributo integrativo. Il procedimento amministrativo corrisponde a quello per una nuova domanda di contributo con eccezione del punto 3 che non viene applicato
8. Revoca del contributo
La Giunta provinciale revoca, in tutto o in parte, il contributo, se il progetto realizzato non corrisponde a quello originariamente riconosciuto, se il progetto non viene realizzato o se sono riscontrate altre irregolarità sostanziali di ogni genere. L'interessato può presentare giustificazioni e controdeduzioni.
I contributi già liquidati, inclusi gli interessi legali spettanti a partire dalla data della liquidazione, devono essere restituiti dopo il ricevimento della relativa intimazione.
Nel caso di indebita percezione del contributo ai sensi dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Giunta provinciale può deliberare che la relativa organizzazione non può fruire dei contributi previsti da questi criteri per il periodo di un anno, se è stato concesso un contributo pari o inferiore a 50.000,00 euro, e per il periodo di due anni, se è stato concesso un contributo superiore a 50.000,00 euro. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.
9. Controlli a campione
Dopo la concessione dei contributi, almeno il sei per cento dei progetti agevolati è sottoposto a controlli a campione. In ogni caso vengono controllati quei progetti per i quali sussistono motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni.
I progetti da controllare sono estratti a sorteggio da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice dell'Ufficio Protezione civile e da due collaboratori o collaboratrici. Il risultato del sorteggio è documentato da un verbale che viene controfirmato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione Protezione antincendi e civile.
Il controllo a campione può essere effettuato anche presso la sede dell'organizzazione. Si redige un verbale dettagliato ove si indicano il nome del beneficiario controllato, le persone presenti, la data, il luogo, il progetto effettuato e l'esito del controllo.
Durante il controllo è verificata la regolarità del progetto effettuato, per il quale è stato concesso il contributo. Inoltre sono controllate tutte le indicazioni risultanti dalle dichiarazioni presentate.
In caso di riscontro di irregolarità sostanziali è applicato il procedimento di cui al punto 8.
10. Disposizioni transitorie e finali
I presenti criteri entrano in vigore il 1° marzo 2005.
Il termine di presentazione delle domande di contributo relative al bilancio provinciale 2005 è il 31marzo 2005.
In attesa della fissazione dei criteri per l'iscrizione al registro non è concesso nessun contributo integrativo di cui al punto 5.3 e tutte le percentuali di contributo di cui al punto 4.3 sono sostituite dalle seguenti:
a) fino all'80 per cento dei costi riconosciuti per la promozione di iniziative ai sensi del punto 2.1;
b) fino al 95 per cento dei costi riconosciuti per l'acquisto o la locazione di beni mobili ai sensi del punto 2.2;
c) fino al 95 per cento dei costi riconosciuti per l'acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l'arredamento, ai sensi del punto 2.3.
A causa della modifica dei presenti criteri ci sono durante la fase transitoria due termini di presentazione delle domande di contributo relative al bilancio provinciale 2010. Le domande di contributo che vengono presentate entro il primo termine hanno però precedenza rispetto a quelle che vengono presentate entro il secondo termine.