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In vigore al: 29/03/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 181)
Provvedimenti per la finanza locale

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1)

Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1978, n. 24.

Art. 2

(1) A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia. In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

(2) In dipendenza e applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi è iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e la Provincia provvede al rimborso delle annualità dovute con trasferimento ai sensi dell'articolo 8.