(1) In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del Presidente della Provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali.
(2) L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b).
(3) Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento.20)