(1) Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.
(2) Le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.
(3) Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:
- a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
- b) la ricerca scientifica in campo energetico;
- c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrico costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti; 3)
- d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;
- e) la determinazione dei criteri generali tecnico costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
- f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- h) salvo quanto spettante alle Province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
- i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
- l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
(4) Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della Provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.3)