(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio degli studenti portatori di handicap, l'amministrazione provinciale può disporre, dietro presentazione di domande documentate, i seguenti interventi:
- a) rimborso delle spese per l' accompagnamento e l'assistenza secondo i criteri di cui al titolo II della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dall'abitazione o centro sociale alla sede universitaria e viceversa, secondo la vigente normativa per i dipendenti provinciali;
- b) messa a disposizione di personale assistente, per le finalità di cui alla lettera a). Tale assegnazione può avvenire limitatamente al territorio regionale e per il periodo delle lezioni;
- c) finanziamento di un servizio di assistenza domiciliare, erogato da enti pubblici o privati nella località di studio, qualora non risulti fattibile l' assistenza ai sensi delle lettere a) e b);
- d) istituzione di servizi speciali di trasporto di cui all' articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 come gli studenti frequentano una struttura universitaria nella Regione Trentino-Alto Adige o nel Bundesland Tirol in Austria;
- e) concessione agli studenti che non possono usufruire di un servizio speciale di trasporto, del rimborso delle spese di viaggio di cui all' articolo 14, comma 4, della L.P. n. 20/1983, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
- f) rimborso delle spese per l' acquisto di idonei mezzi didattici necessari allo studente per il proseguimento degli studi;
- g) attuazione di altri servizi idonei a superare l' handicap.
(2) Le domande per ottenere le prestazioni di cui al comma 1, sono accolte previo parere favorevole dell'assessore provinciale competente in materia, nel rispetto delle finalità e delle priorità, quali previste nel piano annuale di cui all'articolo 4 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.
L'accesso alle prestazioni è gratuito per gli studenti bisognosi, salvo il concorso nelle spese per i detentori di un reddito superiore agli importi raddoppianti, stabiliti secondo i criteri vigenti per l'assistenza scolastica. L'assessore competente pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della L.P. n. 20/1983, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, tenuto conto della sua capacità economica e di quella dei genitori.
(3) Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che richiedono un immediato pagamento, è autorizzato il procedimento previsto dall'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, per l'impegno e la liquidazione delle spese.