(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011, derivanti dall’articolo 1 della presente legge e stimati nella misura di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 01115 del bilancio provinciale 2011.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari é stabilita con la legge finanziaria annuale.