Pubblicata nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011, derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle unità previsionali di base (UPB) 16100, 17100, 19105 e 19215 del bilancio provinciale 2011, già autorizzate per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 2.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.