Pubblicata nel B.U. 15 settembre 2009, n. 38.
(1) Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, dopo le parole: “e l’indicazione” sono inserite le seguenti parole: “nel progetto di legge”.
(2)12)
(3)13)
(4)14)
(5) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante “Iniziativa popolare e referendum”, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.“
(6)15)
(7)16)
Sostiuisce l'art. 15, comma 4, della L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/bis dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/ter dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/quater dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.
Inserisce il comma 4/quinquies dell'art. 15 nella L.P. 18 novembre 2005, n. 11.