(1) Nei locali chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riservate a chi fuma una o più aree, come tali contrassegnate.
(2) Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti.
(3) La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1 devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione.
(4) Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.
(5) Non è consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali di cui all'articolo 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei pasti ivi somministrati.