(1) La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, è abrogata.
(2) Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale abrogata ai sensi del comma 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiaciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia autonoma di Bolzano.