(1) La domanda di anticipo dell'assegno di mantenimento è presentata alla comunità comprensoriale nel cui territorio risiede l'avente diritto.
(2) Se la domanda è incompleta e non viene integrata dalla/dal richiedente, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa è respinta.
(3) Qualora la documentazione prevista dall'articolo 3 sia redatta in lingua diversa da quella italiana o tedesca, è necessario allegare la traduzione asseverata in lingua italiana o tedesca.