(1) La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta dell'assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente al 2,2 dell'importo del fabbisogno di cui al regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
(2) Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona richiedente, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(3) Al fine dell'accertamento della situazione economica della/del richiedente si considera il nucleo familiare ristretto previsto dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(4) La Giunta provinciale modifica con proprio provvedimento il valore della situazione economica di cui al comma 1. 6)