Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
(1) All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, per la violazione delle norme inerenti alla commercializzazione, all'importazione e alla detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle norme concernenti la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvede nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia, che rilascia anche le relative autorizzazioni.