Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.
(1) Il tributo non si applica ai residui generati dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui inerti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, idoneamente collocati nell'area di concessione o nell'ambito dell'unità produttiva di cava, in base al piano di ripristino ambientale approvato.