Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.
(1) L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nel rispetto del divieto di assimilazione a uniformi militari e delle Forze della Polizia di Stato.
(2) Le uniforme sono di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengono conto delle tradizioni locali.
(3) Le attività di cui all'articolo 5, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza.
(4) I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza.