Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.
(1) Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza, o di quello presso cui gli addetti sono distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui all'articolo 2.
(2) Le missioni esterne al territorio sono consentite, previa intesa tra le amministrazioni interessate, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni eccezionali, nonché per fini di collegamento e di rappresentanza.
(3) Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli, sono ammesse unicamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.