(1) Ai fini della presente legge si intende per:
(2) Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
(3) Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.
(4) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso. 156)