(1) A norma dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il volontariato, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e dalle casse di risparmio operanti nel territorio provinciale. 17)
(2) Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato.18)
(3) Il Presidente della giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.
(4) La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.