(1) Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi dell'Unione europea ed in accordo con il sistema scolastico generale, la Provincia adotta un piano pluriennale quale quadro di riferimento per la programmazione annuale degli interventi in materia di formazione professionale. 17)
(2) Le ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal piano pluriennale, predispongono annualmente i programmi operativi, che contengono un'elencazione dei corsi annuali e pluriennali, ed indicano il profilo professionale, le modalità di iscrizione, di gestione e di realizzazione, nonché la durata ed i contenuti dei corsi stessi.
(3) Nel processo di programmazione, la Provincia adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.