(1) La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. A decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21; e l' articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.