Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare a livello provinciale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici, un servizio di informazioni turistiche e di prenotazione delle camere, suscettibile di collegamenti a livello internazionale. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata o ad una società cooperativa a responsabilità limitata. 2)
(2) Lo statuto della società deve prevedere in particolare:
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.