(1) La biblioteca scolastica è il centro di informazione della scuola, dispone di libri per insegnanti ed alunni, nonché del materiale e delle attrezzature audio-visive della scuola organizzati in un unico servizio. Le biblioteche di classe non vengono disciplinate dalla presente legge e restano escluse dai relativi benefici.
(2) Su designazione del collegio dei docenti, il consiglio di circolo o di istituto nomina per un triennio il direttore di biblioteca della scuola e i suoi collaboratori.
(3) Il direttore di biblioteca adempie ai compiti previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, in quanto non di competenza degli organi collegiali della scuola e compatibili con le disposizioni sullo status giuridico dei direttori e degli insegnanti delle scuole pubbliche. Spetta altresì al direttore di biblioteca, secondo gli indirizzi del consiglio di circolo o di istituto, la promozione e la cura di iniziative dirette a coinvolgere docenti ed alunni nell'uso della biblioteca, valorizzandone anche gli impieghi didattici.
(4) Gli assesori provinciali all'istruzione, sentito il parere del sovrintendente o degli intendenti scolastici competenti, individuano le scuole nelle quali sussistono i presupposti di ordine organizzativo e strutturale per l'utilizzazione del personale insegnante soprannumerario al quale possono essere affidati compiti connessi con il funzionamento dei servizi di biblioteca. Tali insegnanti, qualora non vengano nominati direttori ai sensi del comma 2, esplicano i propri compiti nel quadro delle istruzioni impartite dal direttore di biblioteca.
(5) Su richiesta del direttore didattico o preside della scuola interessata, la Giunta provinciale può autorizzare l'utilizzazione del personale docente di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nelle biblioteche scolastiche.