Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) Per assicurare una completa assistenza odontoiatrica ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, possono essere rimborsate anche se fruite in Austria.