(1) Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegnata costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente ai corsi gestiti direttamente o affidati a terzi dalla Giunta provinciale. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:
(2) I criteri di cui alle lettere del precedente comma valgono anche nel caso in cui non si trovi un insegnante la cui madrelingua corrisponda alla lingua insegnata.
(3) Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.