Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie utile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dal beneficio, qualora l'aumento della superficie utile non sia superiore al limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 27 della presente legge.