Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 55:
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa complessiva di lire 7.000 milioni.
(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).