Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 24 gennaio 1984, n. 1.
(1) Per garantire una migliore distribuzione sul territorio delle prestazioni sanitarie di base, i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dei locali idonei ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, anche nelle proprie frazioni.