(1)(2) 8)
(3) La commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, altresì, i ricorsi contro il diniego di avviamento al lavoro su richiesta nominativa, i ricorsi contro la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie delle precedenze per l'avviamento al lavoro ed i ricorsi contro gli atti di avviamento al lavoro, presentati da chi ne abbia interesse. La commissione decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti sanzionatori disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai sensi dell’articolo 21, commi 10 e 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 35, comma 3-ter, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche. 9)
(4)10)