(1) La Provincia concorre alla promozione delle attività del tempo libero, favorendo, nel rispetto del pluralismo delle iniziative e del principio di sussidiarietà lo sviluppo civile della persona e contribuendo al miglioramento della qualità della vita della popolazione dopo il lavoro.
(2) La presente legge regola gli interventi della Provincia a favore delle attività ricreative del tempo libero. La promozione delle attività specificatamente culturali, sportive e del servizio giovani è disciplinata da apposite leggi.