(1) La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:
(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma 1 è nominato un supplente.
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 3)