(1) È prorogata di cinque anni la durata delle utenze aventi per oggetto concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53. 2)
(2) La durata invece delle utenze di acqua pubblica, aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2 e all'articolo 3 del T.U. sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, siano esse state o non ancora state riconosciute, è prorogata fino al 31 dicembre 1994. 2)
(3) Sono applicate alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.