(1) La Provincia, dietro esibizione di idonea documentazione, assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alle leggi 3 maggio 1967, n. 315, e 7 febbraio 1979, n. 29, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, richiede la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale I.N.P.S. riconosciuti allo stesso personale ai fini di carriera.
(2) Se all'atto della cessazione dal servizio il personale suddetto non ha maturato il diritto a pensione secondo la normativa della C.P.D.E.L., la Provincia recupera nei confronti del personale stesso gli importi versati in base al primo comma.
(3) Il pagamento viene effettuato a nome del personale suddetto mediante versamento dei relativi importi direttamente alla competente gestione previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione con le modalità e nei termini ivi indicati.
(4) Gli articoli 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 10 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14, trovano applicazione limitatamente ai casi in cui non può avere luogo la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, o la medesima ricongiunzione già effettuata non faccia conseguire il diritto a pensione secondo la normativa C.P.D.E.L.