(1) A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.
(2) A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:
- a) 5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;
- b) 3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.
(3) L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.
(4) Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.
(5) Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.
(6) Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.
(7) Nei riguardi del personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979 30 giugno 1982. 7)