Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1978, n. 24.
(1) A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, salvo quanto disposto con la legge regionale in materia di ordinamento dei commi.