Pubblicata nel B.U. 13 dicembre 1977, n. 61.
(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, sono estesi ai custodi forestali inquadrati ai sensi della presente legge per il complesso dei servizi resi presso l'amministrazione di provenienza e la Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.