Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) Potranno usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i cittadini residenti in provincia di Bolzano che abbiano compiuto il 60.mo anno di età.
(2) Le agevolazioni consentiranno l'utilizzo ad un costo agevolato delle tariffe preferenziali previste per i residenti in provincia di Bolzano.
(3) Modalità di concessione e misure delle agevolazioni saranno determinate con apposita delibera della Giunta provinciale, anche in relazione allo stato di bisog no e non potranno essere inferiori al 20% delle tariffe preferenziali in atto.