(1) La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista in lire 50 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.
(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento di bilancio per l'attuazione della legge provinciale 28 febbraio 1975, n. 21.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.