(1) La vigilanza sanitaria all'interno dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia e la consulenza pediatrica e nipiologica nei confronti dei bambini sono esercitate dall'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud.
(2) L'assistenza medico-infermieristica deve essere garantita dalla suddetta azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud ed i relativi oneri finanziari saranno a carico del Fondo sanitario provinciale.
(3) L'assessore provinciale competente in materia di assistenza all'infanzia è autorizzato a stipulare con l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud apposita convenzione per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2, secondo convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale.7)