(1) Su richiesta dell'Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo. 9)
(2) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.
(3) La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall’Ufficio Idrologia e dighe, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita. 10)
(4) I concessionari idroelettrici trasmettono, su richiesta, all'Ufficio Idrologia e dighe i dati di esercizio degli impianti in formato digitale e in tempo reale. 11)