(1) Per i fini di cui al precedente articolo 3, l’Agenzia per la Protezione civile può chiedere l'intervento, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale. 6)
(2) L'Agenzia per la Protezione civile ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Agenzia disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 7) 8)