Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.
(1) I regolamenti locali di igiene e sanità, di cui all'articolo 218 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) devono adeguarsi agli "standard" fissati dalla Giunta provinciale con regolamento di esecuzione, previo parere del Comitato provinciale di sanità e della commissione urbanistica provinciale.